Dott. Ing. Claudio Nobler
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Esposizione a vibrazioni
 
  • 2005 ottobre - Entrato in vigore il decreto sulla esposizione professionale alle vibrazioni
    Dal 06/10/2005 č in vigore il decreto D.Lgs. 187 del 19/08/2005  dal  inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in attuazione della direttiva 2002/44/CE. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio sulla base di misurazioni e/o di dati rilevati da specifiche banche dati ed attuare le azioni necessarie a seguito della valutazione. Tali azioni possono riguardare, oltre alla adozione di idonee apparecchiature e di Dispositivi di Protezione Individuale, anche la informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria degli esposti secondo quanto stabilito dal decreto stesso.

    In particolare, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, č vietato il superamento del valore limite di esposizione A(8) = 5 m/s2; inoltre al superamento del livello di azione A(8) = 2,5 m/s2 il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
    1. altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
    2. la  scelta  di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto  dei principi  ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
    3. la  fornitura  di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di  lesioni  provocate  dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente  le vibrazioni  trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
    4. adeguati  programmi  di manutenzione  delle  attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
    5. la  progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
    6. l'adeguata  informazione  e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
    7. la limitazione della durata e dell'intensitā dell'esposizione;
    8. l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
    9. la  fornitura, ai  lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditā.
  • Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione č stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

    Per ulteriori informazioni o consulenza č possibile contattare direttamente il Dott. Ing. Claudio Nobler

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