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SICUREZZA SUL LAVORO - Nuovi requisiti per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive ove si applichi il D.Lgs. 626/94 (ad esempio il D.Lgs. 626/94 si applica anche ad una società composta di due soci lavoratori, senza dipendenti, in quanto è sancito il principio della reciproca responsabilità dei due soci, l’uno nei confronti dell’altro, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro). Il nominativo del R.S.P.P. deve essere comunicato mediante Raccomandata A.R. alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, a pena di sanzioni (art.8, c.11, D.Lgs. 626/94). Entro il 15 febbraio 2007 ogni R.S.P.P., che non sia contemporaneamente datore di lavoro, dovrà possedere i nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 e dall’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 pubblicato in G.U. il 15 febbraio 2006. Il termine previsto per l’attivazione dei nuovi percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003. I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C. La durata complessiva del Corso per RSPP varia quindi da un minimo di 64 ore ad un massimo di 120 ore
a seconda del macrosettore produttivo di appartenenza, fatta salva la possibilità di eventuale riconoscimento di crediti didattici precedentemente acquisiti. Il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, contenente "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39", è stato effettuato per attuare la sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 2001, che ha condannato il nostro Paese per non aver individuato, conformemente alle indicazioni della Direttiva 89/391/CEE, recepita con il D.Lgs. 626/94, le capacità e le attitudini che devono possedere i soggetti designati per i servizi di protezione e prevenzione, da cui la modifica del D.Lgs. 626/94 e l’introduzione dell’articolo 8-bis. Il D.Lgs. 195/93 ha introdotto molte novità sia per i “nuovi” sia per i “vecchi” incaricati a svolgere come dipendenti o consulenti esterni le figure di R.S.P.P. o di ASPP (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/94). Al momento nulla cambia per coloro che sono datori di lavoro e svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. (art. 10 del D.Lgs. 626/94), e che secondo l’art. 3 del D.M. 16/01/1997, devono seguire un unico corso di 16 ore; mentre tutti gli altri, oltre ad avere obbligatoriamente un diploma di istruzione secondaria, devono frequentare corsi di formazione della durata complessiva da un minimo di 64 ore ad un massimo di 120, secondo il macrosettore di appartenenza. Per questo motivo, in data 04/04/2006 è stata presentata un’istanza-denuncia alla Corte di Giustizia Europea nei confronti del nostro paese per risolvere la disparità sui requisiti del datore di lavoro, che svolge in proprio il ruolo di R.S.P.P. nei confronti degli R.S.P.P. non datori di lavoro. Tuttavia il datore di lavoro deve ricorrere a consulenti esterni, qualora non siano presenti tutte le capacità necessarie all’interno dell’azienda, per le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8, c. 6, D.Lgs 626/94). Nell’attesa della sentenza e di un nuovo riferimento normativo chiarificatore, al datore di lavoro, che svolge il ruolo di R.S.P.P., ma non può dimostrare di avere capacità e conoscenze necessarie (tra cui aspetti di natura ergonomica, psico-sociale, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali -cfr. art. 8-bis, c. 4, D.Lgs. 626/94-), si prospettano le seguenti possibilità : * Seguire un corso per aggiornare/integrare le proprie competenze; * Incaricare un dipendente interno, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e di attestato di frequenza al Corso di formazione per RSPP; * INCARICARE UN CONSULENTE ESTERNO in possesso dei requisiti tecnico- professionali e formativi richiesti che possa integrare l’attività del datore di lavoro nel suo ruolo di R.S.P.P. o assumere direttamente il ruolo di R.S.P.P esterno Il Dott. Ing. Claudio Nobler è attualmente R.S.P.P. di aziende di varie tipologie. Le aziende interessate possono richiedere un preventivo gratuito per l’assunzione del ruolo RSPP esterno. Per richiedere ulteriori informazioni e/o preventivi personalizzati per il conferimento del ruolo di RSPP in qualità di consulente esterno è possibile contattare direttamente il Dott. Ing. Claudio Nobler
oppure e/o compilare ed inviare il modulo di richiesta preventivo disponibile nella sezione “modulistica” . |
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